Il marchio comunitario è un titolo di proprietà industriale unico che ha validità per tutti i paesi della Comunità Europea:
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Nel caso di possibili allargamenti (Croazia, Repubblica di Macedonia, Islanda e, forse, Turchia) non si dovranno pagare tasse addizionali: il marchio comunitario estenderà la sua protezione ai nuovi paesi senza altro adempimento o costo aggiuntivo.
Il costo di registrazione (tasse) di un marchio comunitario è stato ridotto del 40%, dal maggio 2009, da parte dell'Ufficio Comunitario (UAMI).
Marchio Comunitario Paesi aderenti.

| Belgio | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Francia | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Germania | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Italia | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Lussemburgo | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Olanda | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Danimarca | 1973 |
1 Allargamento
|
| Irlanda | 1973 |
1 Allargamento
|
| Inghilterra | 1973 |
1 Allargamento
|
| Grecia | 1981 |
2 Allargamento
|
| Portogallo | 1986 |
3 Allargamento
|
| Spagna | 1986 |
3 Allargamento
|
| Austria | 1995 |
3 Allargamento
|
| Finlandia | 1995 |
3 Allargamento
|
| Svezia | 1995 |
3 Allargamento
|
| Cipro | 2004 |
4 Allargamento
|
| Estonia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Lettonia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Lituania | 2004 |
4 Allargamento
|
| Malta | 2004 |
4 Allargamento
|
| Polonia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Rep. Ceca | 2004 |
4 Allargamento
|
| Slovacchia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Slovenia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Ungheria | 2004 |
4 Allargamento
|
| Bulgaria | 2007 |
5 Allargamento
|
| Romania | 2007 |
5 Allargamento
|
|
|
||
| CANDIDATI al 6 Allargamento | ||
| Croazia | ||
| Ex Rep. Iugoslava della Macedonia | ||
| Turchia | ||
La protezione del marchio comunitario dura per 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata indefinitamente ad ogni scadenza decennale, pagando l'apposita tassa di rinnovo.
- consente di ottenere, con un’unica procedura e il pagamento di una sola tassa, un titolo valido per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea, garantendo risparmio di tempo e denaro;
- consente di usare il marchio comunitario anche in una sola parte dei paesi dell’Unione Europea, evitandone la cancellazione in caso di mancato uso negli altri paesi;
- può impedire la registrazione e l'uso nei paesi dell’Unione Europea di marchi successivi, comunitari o nazionali, uguali o simili a quello depositato, per prodotti uguali o simili;
- è il primo passo per chi prevede un’espansione della propria attività commerciale in altri Paesi dell’Unione Europea.
Il titolare di un marchio comunitario ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio registrato.
Può vietare ad altri di usare un segno identico o simile, posteriore al deposito del marchio comunitario registrato, per prodotti uguali o simili a quelli registrati.
Quest'uso riguarda ogni aspetto della produzione e commercializzazione (importazione, esportazione, marketing, pubblicità su ogni mezzo di comunicazione).
Possono essere registrati come marchi comunitari tutti i segni, rappresentabili graficamente, che siano in grado di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altre aziende concorrenti.
Può trattarsi, ad esempio, di parole, disegni, lettere, cifre; molto difficilmente della forma del prodotto; può trattarsi della confezione del prodotto, con disegni e scritte, (per proteggere maggiormente il prodotto dalla contraffazione).
Domanda.
La procedura di registrazione del marchio comunitario avviene presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), con sede ad Alicante, in Spagna. Possono presentare la domanda di registrazione di marchio comunitario aziende oppure privati.
Esame-Ricerca- Pubblicazione.
L’UAMI esegue unico esame per verificare, secondo il regolamento, se il marchio depositato può essere registrato come marchio d’impresa.
Se il marchio depositato non supera l’esame di merito, l’UAMI emette un'obiezione alla registrazione, cui è possibile replicare con motivazioni.
Se le ragioni non sono accolte, l'obiezione diventa definitiva ed il marchio viene rifiutato. In caso contrario, la procedura di registrazione continua.
L’UAMI, dopo il deposito, effettua una ricerca solamente tra i marchi comunitari uguali o simili anteriori, ed informa i titolari dei marchi, citati nel rapporto di ricerca, che sarà pubblicata la nuova domanda di marchio comunitario.
Su richiesta del depositante, pagando una tassa addizionale, egli riceve anche i rapporti di ricerca di alcuni stati dell'Unione Europea che ancora li forniscono.
Dopo l'esecuzione della ricerca, l’Ufficio Comunitario procede alla pubblicazione della domanda sul Bollettino dei Marchi Comunitari.
Possibile opposizione.
Entro 3 mesi dalla pubblicazione i titolari di marchi uguali o simili anteriori, depositati o registrati nei paesi dell’Unione Europea possono presentare un'opposizione alla registrazione della domanda di marchio comunitario.
Registrazione.
In assenza di opposizione o se essa si risolve favorevolmente, l'UAMI registra il marchio comunitario per i prodotti richiesti, rilasciando il certificato di registrazione.
Il costo di registrazione di un marchio comunitario è ridotto a zero, quanto alle tasse ufficiali: la tassa di registrazione dei marchio comunitario è stata portata a quest'importo nel maggio 2009.
All’interno dell’UAMI è presente una Commissione di Ricorso, alla quale è possibile appellarsi per contestare le decisioni sull’esame di un marchio comunitario, sulle opposizioni od altre decisioni di primo grado.
Le decisioni sui marchi comunitari, emesse dalla Commissione di Ricorso, possono essere impugnate in un terzo e quarto grado di giudizio, di fronte al Tribunale di Prima Istanza ed alla Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo.