Il marchio comunitario è un diritto di esclusiva, valido per tutti i paesi dell'Unione Europea. (Vedi cartina sottostante).
Marchio Comunitario Paesi aderenti.

| Belgio | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Francia | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Germania | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Italia | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Lussemburgo | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Olanda | 1957 |
Stati Fondatori
|
| Danimarca | 1973 |
1 Allargamento
|
| Irlanda | 1973 |
1 Allargamento
|
| Inghilterra | 1973 |
1 Allargamento
|
| Grecia | 1981 |
2 Allargamento
|
| Portogallo | 1986 |
3 Allargamento
|
| Spagna | 1986 |
3 Allargamento
|
| Austria | 1995 |
3 Allargamento
|
| Finlandia | 1995 |
3 Allargamento
|
| Svezia | 1995 |
3 Allargamento
|
| Cipro | 2004 |
4 Allargamento
|
| Estonia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Lettonia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Lituania | 2004 |
4 Allargamento
|
| Malta | 2004 |
4 Allargamento
|
| Polonia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Rep. Ceca | 2004 |
4 Allargamento
|
| Slovacchia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Slovenia | 2004 |
4 Allargamento
|
| Ungheria | 2004 |
4 Allargamento
|
| Bulgaria | 2007 |
5 Allargamento
|
| Romania | 2007 |
5 Allargamento
|
|
|
||
| CANDIDATI al 6 Allargamento | ||
| Croazia | ||
| Ex Rep. Iugoslava della Macedonia | ||
| Turchia | ||
Il marchio comunitario vede la luce il 1 aprile 1996, data in cui l'UAMI (vedi sotto) comincia ad accogliere le prime domande.
Da allora sono trascorsi oltre 10 anni ed il marchio comunitario ha visto crescere sempre più il numero di depositi, da titolari di ogni Paese del mondo.
Le ultime statistiche parlano chiaro e vedono, come Paese da cui sono arrivati più marchi comunitari, gli Stati Uniti, seguiti a breve distanza dalla Germania; poi sono stabili Regno Unito, Italia e Spagna.
Nelle posizioni seguenti, è da notare l'avanzata di depositi della Polonia (dal 16° al 12° posto) e della Cina (dal 22° al 14° posto).
Potete vedere le statistiche ed altre informazioni sul marchio comunitario, cliccando su questo link http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/index.it.do.
La protezione del marchio comunitario dura 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata indefinitamente ad ogni scadenza decennale.
- consente di ottenere, con un’unica procedura e il pagamento di una sola tassa, un titolo valido per tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea, garantendo risparmio di tempo e denaro;
- consente di usare il marchio comunitario anche in una sola parte dei paesi dell’Unione Europea, evitandone la cancellazione in caso di mancato uso negli altri paesi;
- può impedire la registrazione e l'uso nei paesi dell’Unione Europea di marchi successivi, comunitari o nazionali, uguali o simili a quello depositato, per prodotti uguali o simili;
- è il primo passo per chi prevede un’espansione della propria attività commerciale in altri Paesi dell’Unione Europea.
Il titolare di un marchio comunitario ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio registrato.
Può vietare ad altri di usare un segno identico o simile, posteriore al deposito del marchio comunitario registrato, per prodotti uguali o simili a quelli registrati.
Possono essere registrati come marchi comunitari tutti i segni, rappresentabili graficamente, che siano in grado di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altre aziende concorrenti.
Può trattarsi, per esempio, di parole, disegni, lettere, cifre; più difficilmente della forma del prodotto: a volte viene depositata la confezione del prodotto, con disegni e scritte, (per proteggerlo maggiormente dalla contraffazione).
Domanda.
La procedura di registrazione del marchio comunitario avviene presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), con sede ad Alicante, in Spagna. Possono presentare la domanda di registrazione di marchio comunitario aziende oppure privati.
Esame-Ricerca- Pubblicazione.
L’UAMI esegue unico esame per verificare, secondo il regolamento, se il marchio depositato può essere registrato come marchio d’impresa.
Se il marchio depositato non supera l’esame di merito, l’UAMI emette un'obiezione alla registrazione, cui è possibile replicare con motivazioni.
Se le ragioni non sono accolte, l'obiezione diventa definitiva ed il marchio viene rifiutato. In caso contrario, la procedura di registrazione continua.
L’UAMI, dopo il deposito, effettua una ricerca solamente tra i marchi comunitari uguali o simili anteriori, ed informa i titolari dei marchi, citati nel rapporto di ricerca, che sarà pubblicata la nuova domanda di marchio comunitario.
Dopo l'esecuzione della ricerca, l’Ufficio Comunitario procede alla pubblicazione della domanda sul Bollettino dei Marchi Comunitari.
Possibile opposizione.
Entro 3 mesi dalla pubblicazione i titolari di marchi uguali o simili anteriori, depositati o registrati nei paesi dell’Unione Europea possono presentare un'opposizione alla registrazione della domanda di marchio comunitario.
Registrazione.
In assenza di opposizione o se essa si risolve favorevolmente, l'UAMI registra il marchio comunitario per i prodotti richiesti, rilasciando il certificato di registrazione.
La tassa di registrazione è stata azzerata dall'UAMI nel maggio 2009.
All’interno dell’UAMI è presente una Commissione di Ricorso, alla quale è possibile appellarsi per contestare le decisioni sull’esame di un marchio comunitario, sulle opposizioni od altre decisioni di primo grado.
Le decisioni sui marchi comunitari, emesse dalla Commissione di Ricorso, possono essere impugnate in un terzo e quarto grado di giudizio, di fronte al Tribunale di Prima Istanza ed alla Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo.