CARATTERISTICHE
Il Sistema di Madrid si compone di due parti: l'Accordo ed il Protocollo di Madrid.
Per gli Stati aderenti all'Accordo di Madrid richiedono una tassa fissa, mentre quelli aderenti al Protocollo di Madrid richiedono una tassa individuale, che varia da Stato a Stato.
DEPOSITO E REGISTRAZIONE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE
Per depositare un Marchio Internazionale è necessario che il richiedente abbia già depositato una domanda per la registrazione di un marchio in uno degli Stati membri del Protocollo o dell'Accordo di Madrid.
L'Italia aderisce sia all'Accordo sia al Protocollo di Madrid: un richiedente italiano può designare sia gli Stati aderenti all'Accordo sia al Protocollo, con una singola domanda.
In alternativa, se il richiedente ha già una domanda (o, meglio, una registrazione) di marchio comunitario, può anche basare la sua estensione all'estero su quel marchio comunitario:
infatti l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) aderisce al Protocollo di Madrid come ufficio "regionale".
Il deposito di Marchio Internazionale viene inviato all'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale www.ompi.int), che riscuote le tasse internazionali e procede alla verifica della classificazione dei prodotti e/o servizi rivendicati.
L'OMPI attribuisce anche una data di registrazione e pubblica il marchio nel proprio Bollettino, rilasciando un certificato di registrazione al richiedente.
ESAME DEGLI UFFICI DESIGNATI
Gli Uffici degli Stati designati possono entro 12 mesi (Accordo) o 18 mesi (Protocollo) emettere un rifiuto provvisorio che, solitamente, è basato:
- sull'esistenza di un marchio nazionale identico o simile, registrato per prodotti simili a tutti od una parte dei prodotti rivendicati;
- per impedimenti assoluti alla registrazione;
- per opposizione di terzi, totale o parziale.
In questi casi è possibile depositare un ricorso, entro i termini fissati nella comunicazione di rifiuto e, di norma, mediante un rappresentante locale. Se il rifiuto viene superatoin tutto o in parte, il marchio viene concesso per tutti o una parte dei prodotti richiesti.
In caso contrario il rifiuto diventa definitivo ed il marchio può essere respinto in tutto o in parte in uno o più degli stati designati.
Se invece uno degli Stati designati non invia alcuna notifica entro i due termini limite sopra indicati, il marchio si intende automaticamente accettato senza ulteriori adempimenti.
È importante evidenziare che,se uno o più Stati rifiutano la registrazione del marchio
internazionale, questo rimane efficace negli altri Stati designati, dove non si sono
avute contestazioni.
DURATA E RINNOVO DEL MARCHIO INTERNAZIONALE
Il Marchio Internazionale dura 10 anni è può essere rinnovato indefinitamente, pagando le tasse di rinnovo.
Il rinnovo può anche essere parziale cioè si può rinnovare la protezione solo in una parte degli Stati prima prescelti, oppure si può restringere la lista dei prodotti/servizi da proteggere.
Elenco dei Paesi appartenenti al Sistema di Madrid (Accordo e Protocollo di Madrid)

| Austria | Benelux | Francia |
| Germania | Spagna | Portogallo |
| Slovenia | Repubblica Ceca | Slovacchia |
| Ungheria | Polonia | Lettonia |
| Lituania | Regno Unito | Finlandia |
| Svezia | Danimarca | Grecia |
| Estonia | Irlanda | Cipro* |
| Bulgaria | Romania | |
| Paesi Extra UE | ||
| Svizzera | Norvegia | Islanda |
| San Marino | Monaco | Liechtenstain |
| Macedonia | Bosnia-Herzegovina | Serbia |
| Montenegro | Turchia | Russia |
| Bielorussia | Ucraina | Rep. di Moldova |
| Armenia | ||
ASIA-OCEANIA

| Cina | Uzbekistan | Tajikistan |
| Kazakistan | Azerbaijan | Kyrgyzstan |
| Corea del Nord | Mongolia | Vietnam |
| Giappone | Georgia | Singapore |
| Corea del Sud | Turkmenistan | Bhutan |
| Iran | Siria | Australia |
| Bahrein | Oman |
AFRICA

| Algeria | Marocco | Sierra Leone |
| Egitto | Mozambico | Swaziland |
| Kenya | Sudan | Zambia |
| Liberia | Lesotho | Botswana |
| Namibia | Botswana |
AMERICA

| Stati Uniti | Cuba | Antigua e Barbuda |