Tutela e Deposito brevetto

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Cosa fare per tutelare la propria invenzione e quando questa rispetta i criteri di brevettabilità?

Anticipare le esigenze in un mercato sempre più competitivo e specialistico, è la strategia alla base del successo imprenditoriale. Ma ingegno e innovazione non sono sufficienti per emergere e, soprattutto, vincere. La tutela è uno step fondamentale.   

Un prodotto o un metodo di fabbricazione unico nel suo genere, in grado di offrire soluzioni e risposte sul mercato in modo assolutamente nuovo, senza precedenti, risponde ai requisiti di brevettabilità

Perché conviene brevettare?

Il brevetto è il solo strumento che consente di proteggere la propria invenzione e potersi difendere da eventuali violazioni. 

La brevettazione, inoltre, offre molti altri vantaggi non sempre percepiti. Ad esempio, permette di iscrivere a bilancio il valore della propria capacità innovativa, sostenendo la credibilità dell’azienda in sede di richiesta di credito oppure nel corso di operazioni di finanza straordinaria.

Il brevetto inoltre restituisce, in termini di reputation, il vantaggio di poter comunicare l’ideazione e realizzazione di una nuova tecnologia riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, protetta. Il brevetto è una fonte di valorizzazione dell’innovazione che si può concretizzare in introiti generati da licenze esclusive o meno, concedibili a terzi.

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Raggio d’azione

Ma prima di procedere con il deposito, è necessario verificare che qualcuno non abbia già tutelato o messo in pratica questa soluzione. Importante poi è definire in quali Paesi si vuole operare: il brevetto, dove concesso e riconosciuto, garantisce un’esclusiva e un vantaggio economico e competitivo senza pari. Ma è importante sottolineare che solo nei paesi scelti sarà possibile avanzare un diritto sull’innovazione formalizzata dal deposito del brevetto.  

Deposito: tempi e modalità

Prima di depositare una domanda di brevetto è molto importante verificare che qualcun altro non abbia già provveduto a farlo.

Non si tratta di una procedura obbligatoria ma fortemente consigliata per valutare che le caratteristiche dell’invenzione rispettino i criteri di brevettabilità: novità, originalità, risoluzione di un problema tecnico in ambito industriale.

Brevetto italiano

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) entro 9 mesi dal deposito della domanda fornisce gratuitamente un Rapporto di Ricerca ed una Opinione di Brevettabilità (Written Opinion) redatta dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO European Patent Office).

Tale rapporto di Ricerca consiste in una ricerca a livello mondiale su documenti brevettuali e non, pubblicati anteriormente alla data di deposito della domanda riguardanti lo stesso ambito.

Per l’Italia, l’UIBM, basandosi sull’Opinione di Brevettabilità emessa dall’EPO, può richiedere eventualmente al depositante di modificare le rivendicazioni in modo da soddisfare i requisiti di brevettabilità (novità e originalità), e giungere alla concessione del Brevetto Italiano. In caso contrario, la domanda viene respinta.

L’Opinione di Brevettabilità dell’EPO è importante anche per decidere se e in quali paesi di interesse estendere all’estero la domanda italiana, poiché l’opinione dell’EPO generalmente è indice di probabilità di successo anche per altri Paesi.

Brevetto europeo

Garantisce il diritto di esclusiva per 38 paesi che aderiscono alla Convenzione Europea sui Brevetti. Gli Stati aderenti alla Convenzione sono tutti quelli facenti parte della UE, oltre a Svizzera e Turchia. La procedura di esame e concessione è unica e centralizzata a Monaco di Baviera. Una volta ottenuto il brevetto, per far valere i propri diritti nelle diverse aree di interesse, è necessario “validarlo” in ciascun paese, entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione, pagando le tasse ufficiali previste e depositando la traduzione nella lingua locale ufficiale, ove richiesta. Anche per la domanda europea e le successive convalide nazionali sono previste delle tasse di mantenimento annuale.

Domanda di Brevetto internazionale 

Permette di depositare all’Ufficio Internazionale Brevetti una domanda unica per tutti gli Stati (152) aderenti alla Convenzione PCT (Patent Cooperation Treaty)* e di riservarsi il diritto di procedere poi al deposito successivo della domanda nei singoli Stati prescelti, senza perdere i diritti di priorità. PCT viene impropriamente chiamato “brevetto”: non dà infatti origine ad un titolo brevettuale, ma permette di spostare il deposito della domanda negli Stati di interesse fino a 30 mesi dalla data di priorità italiana.

Si tratta di una procedura particolarmente vantaggiosa per il richiedente, in quanto gli consente di ottenere un Rapporto di Ricerca di elevata qualità, nonché di usufruire di un tempo sufficiente per valutarlo ed eventualmente chiedere un ulteriore parere di brevettabilità con un esame specifico (“Demand”). Tutto ciò permette di usufruire di un lungo arco temporale (30 mesi) per valutare le opportunità di mercato dell’invenzione, senza perdere il diritto di rivendicare l’esclusiva nei paesi di reale interesse. 

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