- 23 Luglio 2026
- Marchi
- Raffaele Bonini
Quando si parla di marchi, è opinione diffusa che sia sufficiente modificare un logo, aggiungere una parola o inserire un elemento grafico diverso per evitare qualsiasi rischio di contraffazione. In realtà non è sempre così. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio di particolare interesse per imprese e professionisti: anche un marchio debole può beneficiare di una tutela efficace quando le modifiche apportate da un concorrente sono soltanto formali e non incidono sull’elemento realmente distintivo del segno.
Che cos’è un marchio debole?
Non tutti i marchi possiedono la stessa capacità distintiva. Si definisce marchio forte un segno particolarmente originale o di fantasia, capace di identificare con immediatezza l’origine imprenditoriale di un prodotto o di un servizio. Diverso è il caso del marchio debole, costituito da parole o espressioni che presentano un collegamento con le caratteristiche del prodotto, con la sua provenienza o con il settore merceologico di riferimento. Proprio perché tali elementi sono più vicini al linguaggio comune, il loro grado di distintività risulta generalmente inferiore. Questo, però, non significa che il marchio debole sia privo di tutela.
Il caso “TERRE D’ITALIA”
La controversia nasce dall’opposizione alla registrazione di un marchio complesso contenente l’espressione “TERRE D’ITALIA”, accompagnata da ulteriori elementi verbali e grafici. Nel corso del giudizio è stato riconosciuto che l’espressione “TERRE D’ITALIA”, riferita a prodotti alimentari, possiede un carattere distintivo debole, in quanto richiama la provenienza geografica e la tradizione culinaria italiana. Tuttavia, proprio quell’elemento denominativo è stato ritenuto predominante nella percezione del consumatore. La Corte di Cassazione ha quindi confermato un principio ormai consolidato: la tutela del marchio debole non viene meno quando il segno successivo introduce soltanto varianti di carattere formale, incapaci di eliminare il rischio di confusione rispetto all’elemento che caratterizza il marchio anteriore.
La valutazione è sempre complessiva
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il metodo con cui viene valutata la possibile confondibilità tra due marchi. Non è sufficiente confrontare singolarmente colori, caratteri tipografici o elementi figurativi. Il giudizio deve essere globale e tenere conto dell’impressione complessiva che il marchio produce sul consumatore medio. Se il pubblico continua a percepire come dominante lo stesso elemento distintivo, semplici modifiche grafiche, decorative o descrittive potrebbero non essere sufficienti a distinguere realmente i due segni. È proprio questo il motivo per cui l’aggiunta di uno slogan, di un simbolo o di una diversa veste grafica non rappresenta automaticamente una garanzia contro possibili contestazioni.
Un principio importante per chi registra un marchio
La decisione della Cassazione offre un’importante indicazione pratica. Chi intende registrare un nuovo marchio non dovrebbe limitarsi a verificare l’esistenza di segni identici. È altrettanto fondamentale valutare la presenza di marchi anteriori che condividano l’elemento distintivo principale, anche quando appaiono accompagnati da elementi grafici o denominativi differenti. Allo stesso modo, chi è già titolare di un marchio debole non deve ritenere che la propria tutela sia necessariamente limitata. Qualora un concorrente riproduca l’aspetto realmente caratterizzante del segno, introducendo soltanto modifiche marginali o formali, potrebbe comunque configurarsi un rischio di confusione meritevole di tutela. La pronuncia conferma quindi come la protezione di un marchio non dipenda esclusivamente dal suo grado di originalità, ma anche dalla concreta percezione del consumatore e dalla capacità del segno successivo di differenziarsi realmente da quello già esistente.
Affidati a un professionista
La scelta di un marchio rappresenta un investimento strategico per qualsiasi impresa. Prima di procedere con la registrazione è fondamentale verificare non solo l’esistenza di marchi identici, ma anche di segni potenzialmente confondibili e valutare la reale forza distintiva del marchio che si intende adottare. Lo Studio Bonini assiste imprese e professionisti nella ricerca di anteriorità, nella registrazione e nella tutela dei marchi, aiutando a prevenire contenziosi e a valorizzare il patrimonio di proprietà industriale.