- 21 Settembre 2026
- Copyright
- Ercole Bonini
La forma di un prodotto può acquisire una capacità distintiva tale da consentire al consumatore di riconoscerne la provenienza imprenditoriale? E cosa accade quando un concorrente ne riproduce gli elementi esteriori più caratteristici?
Una recente ordinanza del Tribunale di Venezia offre l’occasione per tornare sul tema dell’imitazione servile e della concorrenza sleale, mostrando come la tutela dell’identità di un prodotto possa, in determinate circostanze, operare anche quando non risultano applicabili gli strumenti previsti dal diritto d’autore. Il caso, riportato da SPRINT – Sistema Proprietà Intellettuale, riguarda alcuni magneti decorativi destinati al mercato dei souvenir e raffiguranti monumenti cittadini.
Magneti e souvenir: il caso esaminato dal Tribunale di Venezia
Al centro della vicenda vi erano magneti prodotti in serie attraverso calchi e caratterizzati dalla rappresentazione di monumenti all’interno di una particolare composizione formale. Secondo quanto riportato da SPRINT, il Tribunale di Venezia ha escluso che tali magneti potessero essere qualificati come opere delle arti figurative ai sensi della Legge sul diritto d’autore e, in assenza dei relativi presupposti, come opere dell’industrial design.
Questo, tuttavia, non ha escluso ogni possibilità di tutela. Il Tribunale ha infatti esaminato la questione sotto il diverso profilo della concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, prevista dall’articolo 2598, n. 1, del Codice civile.
Che cos’è l’imitazione servile?
Non ogni imitazione di un prodotto costituisce automaticamente un atto di concorrenza sleale. Perché possa configurarsi un’imitazione servile, assumono rilievo gli elementi esteriori del prodotto dotati di efficacia individualizzante: caratteristiche, cioè, capaci di consentire al pubblico di collegare quel determinato aspetto a una specifica provenienza imprenditoriale. Il problema non riguarda quindi semplicemente l’esistenza di una somiglianza.
Occorre valutare se la riproduzione delle caratteristiche esteriori sia tale da creare un concreto rischio di confusione per il consumatore, inducendolo a ritenere che prodotti provenienti da imprese differenti abbiano in realtà la stessa origine commerciale.
Quando la forma del prodotto diventa distintiva
Il caso dei magneti veneziani è particolarmente interessante perché mostra come anche prodotti apparentemente semplici possano sviluppare una propria riconoscibilità sul mercato.
Secondo quanto emerge dal provvedimento richiamato da SPRINT, tra gli elementi presi in considerazione figurava la rappresentazione dei monumenti all’interno di una finestra con persiane e davanzale decorato. È dunque la specifica combinazione degli elementi esteriori e la loro capacità di individualizzare il prodotto ad assumere rilievo ai fini della tutela.
La forma non deve essere considerata soltanto sotto il profilo estetico: in determinate circostanze può svolgere anche una funzione distintiva, contribuendo a comunicare al pubblico l’origine imprenditoriale del prodotto.
Il rischio di confusione e l’attenzione del consumatore
Un altro elemento significativo riguarda il comportamento del consumatore al momento dell’acquisto. Secondo quanto riportato, nel valutare la confondibilità il Tribunale ha considerato anche il basso prezzo dei souvenir, circostanza che può comportare un livello di attenzione inferiore nella decisione d’acquisto. È un aspetto rilevante anche al di fuori del settore turistico.
La valutazione del rischio di confusione non avviene infatti in astratto, ma deve tenere conto del mercato, delle caratteristiche dei prodotti, delle modalità di acquisto e del pubblico al quale essi sono destinati.
Diritto d’autore, design e concorrenza sleale: tutele differenti
Il caso permette inoltre di evidenziare una distinzione importante. La mancata applicabilità della tutela prevista dal diritto d’autore non significa necessariamente che la riproduzione di un prodotto da parte di un concorrente sia sempre lecita. Diritto d’autore, design, marchi e disciplina della concorrenza sleale rispondono infatti a presupposti differenti.
Un prodotto può non possedere i requisiti necessari per accedere a una determinata forma di protezione e, allo stesso tempo, presentare caratteristiche esteriori che hanno acquisito sul mercato una capacità individualizzante tale da rendere rilevante la loro riproduzione sotto il profilo della concorrenza sleale.
Per le imprese è quindi essenziale valutare la protezione del prodotto attraverso una strategia complessiva, senza limitarsi a un singolo diritto di proprietà intellettuale.
Proteggere la forma prima che nasca il problema
Il provvedimento del Tribunale di Venezia evidenzia anche l’importanza di affrontare la tutela della forma e dell’identità visiva di un prodotto fin dalla fase di progettazione e commercializzazione. Quando possibile, la registrazione di un disegno o modello consente di costruire preventivamente una posizione giuridica definita. A questa possono affiancarsi, quando ne ricorrono i requisiti, altre forme di tutela previste dall’ordinamento.
Packaging, configurazione estetica, elementi grafici e caratteristiche esteriori possono rappresentare asset commerciali importanti, soprattutto quando contribuiscono in maniera significativa alla riconoscibilità del prodotto sul mercato.
Individuare tempestivamente quali elementi possano essere protetti permette quindi all’impresa di trasformare il design e l’identità del prodotto in veri e propri asset di proprietà intellettuale.
Affidati a un professionista
La tutela della forma di un prodotto richiede un’analisi preventiva dei suoi elementi distintivi e degli strumenti giuridici disponibili. Lo Studio Bonini affianca imprese e professionisti nell’individuazione delle strategie più efficaci per proteggere design, marchi e altri asset di proprietà intellettuale, anche con l’obiettivo di prevenire imitazioni e fenomeni di confusione sul mercato.