- 30 Settembre 2026
- Proprietà industriale
- Raffaele Bonini
Migliaia di file contenenti informazioni commerciali strategiche sottratti dai sistemi informatici aziendali e trasferiti sui server di una società concorrente. È il caso affrontato dal Tribunale di Brescia con la sentenza del 28 maggio 2025, n. 2247, che offre indicazioni importanti sulla tutela del know-how e dei segreti commerciali dell’impresa.
Come riportato da SPRINT – Sistema Proprietà Intellettuale, al centro della controversia vi erano la sottrazione di informazioni riservate da parte di alcuni ex dipendenti, il loro successivo utilizzo da parte della nuova datrice di lavoro e lo storno di personale. Il Tribunale ha riconosciuto la tutelabilità delle informazioni sottratte ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale.
5.836 file trasferiti sui server della concorrente
Nel corso della precedente fase cautelare era stata accertata la presenza, sul server della società concorrente, di 5.836 file riconducibili alle società attrici.
Non si trattava semplicemente di elenchi di clienti o informazioni facilmente reperibili sul mercato. La documentazione comprendeva dati di particolare rilevanza strategica: fatturato aggregato e per singolo cliente, margini di utile, scontistica applicata, condizioni commerciali, ordini, offerte, dati di magazzino, business plan, informazioni sul personale, retribuzioni, rimborsi spese e analisi della produttività dei venditori.
Le verifiche informatiche avevano inoltre evidenziato diverse condotte relative alla gestione dei dati aziendali da parte di alcuni ex dipendenti negli ultimi giorni di lavoro, tra cui l’utilizzo di dispositivi USB, l’invio di documenti a indirizzi e-mail personali e l’installazione di servizi per il trasferimento o la gestione dei file.
Il Tribunale ha ritenuto provata la sottrazione di informazioni commerciali da parte di alcuni degli ex dipendenti coinvolti e il successivo trasferimento della documentazione sui sistemi della nuova datrice di lavoro.
Quando un’informazione aziendale è un segreto commerciale?
Il punto centrale della sentenza riguarda la possibilità di qualificare la documentazione sottratta come segreto commerciale. L’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono essere protette le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quando ricorrono tre condizioni fondamentali: devono essere segrete, possedere un valore economico proprio in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali. Nel caso esaminato, secondo il Tribunale questi requisiti erano soddisfatti.
Informazioni come la scontistica praticata ai singoli clienti, i loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, i margini applicati ai prodotti, le retribuzioni e i benefit riconosciuti a dipendenti e agenti o i business plan erano infatti dati interni all’impresa e non risultavano essere stati resi pubblici.
Il valore economico delle informazioni riservate
Particolarmente interessante è la valutazione del Tribunale sul valore economico della documentazione. Conoscere nel dettaglio le condizioni applicate da un concorrente ai propri clienti può offrire un evidente vantaggio competitivo. Chi entra in possesso di queste informazioni può, ad esempio, proporre condizioni leggermente più favorevoli, conoscere preventivamente i margini entro i quali il concorrente può muoversi oppure formulare offerte mirate.
Lo stesso può accadere con le informazioni relative al personale: conoscere retribuzioni, benefit e altre condizioni può agevolare eventuali proposte rivolte ai dipendenti di un concorrente.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Brescia, la documentazione non rappresentava quindi una semplice raccolta di dati, ma un vero e proprio patrimonio informativo dotato di utilità economica per l’attività dell’impresa.
Proteggere le informazioni è determinante per poterle tutelare
La sentenza richiama un altro aspetto fondamentale per le imprese: un’informazione non diventa un segreto commerciale semplicemente perché viene considerata internamente “riservata”. L’impresa deve dimostrare di avere adottato misure ragionevolmente adeguate a preservarne la segretezza. Nel caso esaminato, il Tribunale ha rilevato la presenza di sistemi di autenticazione tramite password personali, criteri di autorizzazione che limitavano l’accesso alle informazioni in funzione delle competenze dei singoli utenti, politiche di tutela della sicurezza dei dati, sistemi di protezione della posta elettronica e patti di riservatezza sottoscritti con alcuni dipendenti.
Proprio queste misure hanno contribuito al riconoscimento della tutela prevista dall’art. 98 CPI. È un passaggio particolarmente significativo: per difendere efficacemente il know-how aziendale non è sufficiente intervenire quando le informazioni sono già state sottratte. La protezione deve essere organizzata preventivamente.
Dalla sottrazione dei dati al vantaggio competitivo
Il Tribunale ha preso in considerazione anche gli effetti prodotti dall’acquisizione delle informazioni. Dagli accertamenti era emerso che 116 clienti delle società attrici avevano cessato di acquistare da queste ultime, passando alla concorrente a partire dal periodo nel quale si era verificato il trasferimento della maggior parte dei dati.
Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, la disponibilità delle informazioni aveva consentito alla concorrente di conoscere aspetti rilevanti delle strategie commerciali delle altre società e di utilizzarli a proprio vantaggio.
La sentenza ha quindi affrontato anche il tema del danno derivante dalle condotte accertate e della sua quantificazione, prendendo in considerazione, tra gli altri elementi, il lucro cessante conseguente alla perdita delle vendite.
Cosa insegna la sentenza alle imprese?
Il caso deciso dal Tribunale di Brescia mostra quanto il patrimonio immateriale di un’impresa possa trovarsi anche all’interno di file apparentemente ordinari: fogli di calcolo, database commerciali, listini personalizzati, business plan, informazioni sui margini o documentazione relativa ai rapporti con clienti e dipendenti.
La tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale può assumere quindi un ruolo fondamentale anche per informazioni che non sono oggetto di brevetto, marchio o altra registrazione.
Perché questa protezione possa essere concretamente invocata, tuttavia, è necessario che l’impresa sia in grado di dimostrare la segretezza delle informazioni, il loro valore economico e l’adozione di adeguate misure di protezione.
Limitazione e profilazione degli accessi, sistemi di autenticazione, linee guida interne, accordi di riservatezza e corretta gestione dei dati diventano così parte integrante di una strategia di tutela del know-how.
Affidati a un professionista
La sentenza del Tribunale di Brescia ricorda quindi un principio essenziale: il valore delle informazioni aziendali dipende anche dalla capacità dell’impresa di identificarle e proteggerle prima che possano uscire dal proprio perimetro.
Lo Studio Bonini affianca le imprese nella tutela del know-how e dei segreti commerciali, supportandole nella definizione di strategie volte alla protezione e valorizzazione del patrimonio immateriale aziendale, in collaborazione con studi legali specializzati in proprietà industriale.