- 20 Ottobre 2026
- Copyright
- Raffaele Bonini
Céline Dion entra nell’universo Barbie. Mattel ha presentato una bambola da collezione dedicata alla cantante canadese, riproducendone le sembianze e uno dei look più iconici della sua carriera: quello indossato durante la cerimonia degli Oscar del 1998, quando interpretò “My Heart Will Go On”, celebre brano della colonna sonora del kolossal diretto da James Cameron, Titanic.
La bambola, appartenente alla linea Barbie Signature, riproduce l’abito blu notte, l’acconciatura e il caratteristico gioiello a forma di cuore indossato dall’artista durante l’esibizione. Un’operazione che unisce celebrazione, marketing e valorizzazione commerciale dell’identità di una celebrità.
Ma quali regole consentono a un’azienda di riprodurre il volto di un personaggio famoso e trasformarlo in un prodotto destinato alla vendita? E quali tutele intervengono quando l’immagine di un artista, di uno sportivo o di un’altra personalità pubblica viene associata a un marchio?
Il diritto all’immagine: essere famosi non significa rinunciare alla propria tutela
Il caso di Céline Dion offre l’occasione per approfondire un principio fondamentale: la notorietà di una persona non autorizza automaticamente terzi a sfruttarne l’immagine per finalità commerciali.
Nell’ordinamento italiano, il diritto all’immagine trova tutela nell’articolo 10 del Codice civile e negli articoli 96 e 97 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore.
In particolare, l’articolo 96 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo le eccezioni previste dalla legge.
L’articolo 97 contempla alcune circostanze nelle quali il consenso non è necessario, ad esempio quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà del soggetto, da finalità culturali o dal collegamento con avvenimenti di interesse pubblico. Queste eccezioni, tuttavia, non costituiscono un’autorizzazione generalizzata all’utilizzo commerciale dell’immagine. Esiste infatti una distinzione sostanziale tra il diritto di informare su un personaggio pubblico e la possibilità di sfruttarne economicamente l’identità. La pubblicazione della fotografia di un cantante per documentare un concerto risponde a finalità differenti rispetto all’impiego del suo volto per promuovere un prodotto o commercializzare un oggetto che ne riproduca le sembianze.
Dalla fotografia alla statuetta: quando serve il consenso?
La tutela dell’immagine non riguarda esclusivamente fotografie e video. Può estendersi anche alle riproduzioni tridimensionali, come statuette, pupazzetti giocattolo, bambole e altri prodotti che rappresentano una persona riconoscibile. Nel caso della Barbie dedicata a Céline Dion, l’identità dell’artista costituisce un elemento centrale del valore commerciale del prodotto. Non si tratta semplicemente di una bambola ispirata a un determinato stile, ma di un oggetto espressamente concepito per rappresentare una persona reale, identificata attraverso il nome, i tratti del volto e gli elementi distintivi della sua carriera.
In situazioni analoghe, il consenso dell’interessato assume un ruolo determinante. La possibilità di riconoscere una persona, infatti, non dipende necessariamente dalla perfetta fedeltà della riproduzione: anche una rappresentazione stilizzata può richiamare in modo inequivocabile l’identità di un personaggio pubblico. Per un’impresa che intenda realizzare e commercializzare prodotti di questo tipo, è quindi essenziale verificare preventivamente la disponibilità dei diritti necessari e definire contrattualmente le modalità di utilizzo dell’immagine.
La questione può inoltre coinvolgere ulteriori diritti di proprietà intellettuale, qualora il prodotto riproduca elementi protetti, come marchi, creazioni artistiche, personaggi o altri segni distintivi.
Personaggi famosi e testimonial: il consenso deve essere specifico
Il tema diventa particolarmente rilevante nel settore pubblicitario, dove l’associazione tra un brand e una celebrità rappresenta una strategia consolidata per rafforzare la riconoscibilità e il posizionamento commerciale di prodotti e servizi. La presenza di un personaggio famoso in una campagna pubblicitaria, tuttavia, richiede un’attenta gestione dei diritti relativi alla sua immagine.
Il consenso all’utilizzo non dovrebbe essere considerato un’autorizzazione illimitata. Occorre invece definire con precisione le condizioni alle quali il brand può utilizzare il nome, il volto e gli altri elementi identificativi del testimonial.
Gli accordi possono disciplinare, tra gli altri aspetti, la durata dell’autorizzazione, i territori nei quali l’immagine può essere utilizzata, i mezzi di comunicazione coinvolti, le categorie di prodotti interessate e l’eventuale esclusiva merceologica.
Un’autorizzazione concessa per una campagna sui social network, ad esempio, non comporta necessariamente il diritto di utilizzare la stessa immagine per realizzare packaging, merchandising o prodotti da collezione.
La corretta definizione contrattuale dei diritti di immagine è quindi uno strumento di tutela sia per il personaggio pubblico sia per l’impresa, che può così ridurre il rischio di contestazioni e controversie.
L’immagine come valore economico e reputazionale del brand
Quando un personaggio celebre diventa testimonial, il suo volto non rappresenta soltanto un elemento visivo della comunicazione. Porta con sé un patrimonio di notorietà, credibilità e associazioni simboliche che può contribuire al valore percepito di un marchio. Proprio per questo, l’utilizzo commerciale dell’immagine coinvolge anche la tutela dell’identità personale e della reputazione. Un’associazione non autorizzata potrebbe infatti indurre il pubblico a ritenere che una celebrità sostenga, approvi o collabori con un determinato brand, anche quando tale rapporto non esiste.
La questione non riguarda soltanto il possibile pregiudizio economico derivante dallo sfruttamento non consentito dell’immagine, ma anche il controllo sulle modalità con cui una persona viene rappresentata e associata a determinati prodotti, messaggi o iniziative.
Per le aziende, il rischio può tradursi in richieste di cessazione dell’utilizzo, risarcimenti e conseguenze reputazionali, soprattutto quando la comunicazione suggerisce un sostegno inesistente da parte del personaggio famoso.
Tutelare l’immagine significa tutelare anche il valore del marchio
La Barbie dedicata a Céline Dion dimostra come l’identità di un personaggio pubblico possa diventare parte integrante di un progetto commerciale, trasformando la riconoscibilità individuale in un elemento di valore per il prodotto.
L’operazione richiama l’importanza di una gestione consapevole dei diritti di immagine, soprattutto quando il confine tra celebrazione, merchandising e comunicazione pubblicitaria diventa sempre più sottile.
Affidati a un professionista
Per le imprese che intendono coinvolgere testimonial, influencer, artisti o altre personalità nelle proprie attività di marketing, verificare le autorizzazioni e definire accordi contrattuali adeguati rappresenta un passaggio essenziale per proteggere l’investimento e prevenire controversie.
La tutela dell’immagine si inserisce così in una più ampia strategia di valorizzazione dei beni immateriali, nella quale diritti della personalità, marchi e proprietà intellettuale concorrono a proteggere l’identità e il valore commerciale di un brand.
Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di professionisti specializzati. Affidarsi ad esperti del settore è un passo imprescindibile. Noi diamo il giusto valore al Diritto d’Autore e ai marchi: assistiamo i nostri clienti nel riconoscere, valorizzare e tutelare i diritti sulle proprie opere.