- 18 Marzo 2026
- Brevetti
- Paolo Marchioro
Una recente decisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) riporta al centro dell’attenzione uno dei principi fondamentali del procedimento relativo ai brevetti europei: il diritto delle parti a essere ascoltate prima dell’adozione di una decisione sfavorevole. Con la decisione R 16/23 della Enlarged Board of Appeal, adottata il 21 novembre 2025, la Commissione di ricorso allargata ha infatti chiarito in modo netto che la mancata convocazione di una procedura orale richiesta da una delle parti costituisce un grave vizio procedurale, tale da compromettere la validità della decisione adottata.
Il caso esaminato dall’EPO
La vicenda trae origine da un procedimento davanti a una Board of Appeal dell’EPO. Nel corso del procedimento, una delle parti aveva espressamente richiesto lo svolgimento di una procedura orale, strumento previsto dall’European Patent Convention per consentire alle parti di discutere e approfondire direttamente le questioni decisive del caso. Nonostante la richiesta, la Board of Appeal ha deciso nel merito senza fissare l’udienza orale. Secondo la Enlarged Board of Appeal, tale scelta ha impedito alla parte interessata di esporre oralmente le proprie argomentazioni su aspetti determinanti del procedimento, compromettendo di fatto il diritto di difesa. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto che si fosse verificata una violazione procedurale sostanziale, annullando la decisione impugnata e disponendo la riapertura del procedimento.
Il ruolo centrale della procedura orale
La decisione richiama espressamente il principio sancito dall’articolo 116 della European Patent Convention (EPC), secondo cui le parti hanno diritto a una procedura orale qualora ne facciano richiesta. Si tratta di una garanzia procedurale fondamentale nel sistema brevettuale europeo. La procedura orale, infatti, non rappresenta soltanto un momento formale del procedimento, ma costituisce uno spazio essenziale di confronto tra le parti e l’organo giudicante, in cui è possibile:
- chiarire aspetti tecnici e giuridici complessi;
- rispondere alle osservazioni dell’EPO o della controparte;
- influenzare l’interpretazione delle questioni decisive per l’esito del caso.
La decisione R 16/23 rafforza dunque l’idea che la procedura orale non possa essere considerata una mera formalità, ma rappresenti uno strumento imprescindibile per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Implicazioni per imprese e titolari di brevetti
Per le imprese innovative e per i titolari di brevetti europei, la decisione dell’EPO rappresenta un promemoria importante sul piano strategico. La richiesta di procedura orale può infatti assumere un ruolo decisivo nella gestione dei procedimenti davanti all’Ufficio europeo dei brevetti, in particolare nelle fasi di opposizione e di ricorso. Attraverso il confronto diretto con i membri del Board, le parti possono presentare in modo più efficace le proprie argomentazioni tecniche e giuridiche. In questo senso, la pronuncia della Enlarged Board of Appeal ribadisce un principio chiave del sistema brevettuale europeo: le decisioni che incidono sui diritti di proprietà industriale devono essere adottate garantendo alle parti un’effettiva possibilità di essere ascoltate.
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