- 6 Agosto 2025
- Marchi
- Raffaele Bonini
La controversia di seguito trattata coinvolge Inditex, proprietaria del celebre marchio di abbigliamento Zara, e l’azienda italiana Ffauf Italia S.p.A., titolare del marchio Pasta Zara, storica realtà veneta nel settore alimentare. Il nodo della disputa è l’uso della denominazione “Zara” su prodotti alimentari, compresi i lavori di restyling del logo che avrebbero eliminato la dicitura “pasta” e l’ovale rosso originario, creando una somiglianza visiva con il marchio europeo dei vestiti, quindi un caso di free riding.
Dimensione legale: non solo confusione, ma tutela “ultramerceologica”
Il contenzioso si è sviluppato su due fronti:
In prima battuta, il Tribunale delle imprese di Genova (gennaio 2022) ha respinto il ricorso di Inditex, sostenendo che non vi fosse rischio di confusione tra marchi appartenenti a settori merceologici differenti.
La Corte d’Appello di Genova (ottobre 2023) ha invece rovesciato la decisione, sostenendo che il marchio Zara ha una tutela ultramerceologica, cioè è sufficientemente noto da essere riconosciuto anche al di fuori del proprio settore, rendendo pericoloso l’utilizzo del marchio in campi diversi.
Nel gennaio 2025 la Cassazione (ordinanza n. 1153) ha confermato l’impostazione della Corte d’Appello, affermando che Pasta Zara, con un rebranding mirato (eliminazione del termine “pasta”), aveva attuato una forma di free riding, cioè di sfruttamento della notorietà del marchio Zara senza un adeguato investimento, caratteristica tipica dell’agganciamento parassitario.
Perché questo caso è rilevante per la diluizione e il freeriding
La decisione della Corte ribadisce che un marchio forte e rinomato può essere compromesso non solo da prodotti simili, ma anche da usi in ambiti completamente diversi che ne indeboliscono la forza evocativa. Anche in assenza di confusione, si parla di tutela rafforzata per i marchi noti: l’espansione incontrollata su categorie merceologiche non correlate può eroderne la capacità distintiva.
Agganciamento parassitario (free riding)
La Cassazione ha rilevato un chiaro sfruttamento inappropriato della fama del marchio Zara: Pasta Zara avrebbe tratto un vantaggio indebito semplicemente associando il proprio logo a quello del marchio internazionale, attirando attenzione senza aver investito nella notorietà costruita dal brand originale.
Implicazioni pratiche per i titolari di marchi
Il caso chiarisce l’importanza di vigilare sull’uso di nomi, segni o grafie simili, anche se non operano nello stesso settore. Aziende con marchi noti devono proteggersi contro usi che possano indebolire la capacità distintiva o associare il loro nome ad altri prodotti. In situazioni analoghe, è consigliabile monitorare il mercato e agire con diffide, opposizioni o ricorsi legali tempestivi.
La vicenda tra Zara e Pasta Zara è un esempio paradigmatico di come il diritto industriale tuteli non solo la confusione d’uso, ma anche fenomeni più sottili come la diluizione del marchio e l’agganciamento parassitario. La tutela ultramerceologica riconosciuta dalla giurisprudenza italiana consente di difendere un brand celebre anche quando viene accostato a prodotti estranei alla sua categoria originaria, preservandone la reputazione e il valore.
Affidati a un professionista
Lo Studio Bonini affianca creativi, agenzie e imprenditori digitali nella registrazione, gestione e difesa di marchi personali, offrendo consulenza su naming, supporto nella redazione di licenze e contratti, assistenza in caso di contenzioso, monitoraggio dei marchi.