- 29 Ottobre 2025
- Marchi
- Raffaele Bonini
Il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza del 24 settembre 2025, ha ribadito un principio chiave in materia di denominazioni di origine protetta (DOP): la tutela si estende anche ai casi in cui il segno contestato identifichi prodotti apparentemente distanti, ma che possono comunque costituire un’evocazione illecita di una DOP protetta tale da indurre il consumatore ad associare in modo diretto tali prodotti a tale DOP.
Il caso: dal marchio PriSecco al ricorso del Consorzio Prosecco
Nel 2015 una società tedesca attiva nel settore alimentare aveva registrato il marchio “PriSecco” per la classe 32, relativa a “cocktail analcolici”.
Cinque anni più tardi, nel settembre 2020, il Consorzio di tutela del Prosecco DOP ha avviato una procedura di nullità dinanzi all’EUIPO, sostenendo che il nome “PriSecco” evocasse indebitamente la denominazione “Prosecco” e potesse trarne vantaggio dalla sua reputazione e notorietà internazionale.
Il Consorzio ha evidenziato le forti analogie visive e fonetiche tra i due segni e la vicinanza commerciale tra i prodotti, destinati a occasioni di consumo simili e distribuiti negli stessi contesti (bar, ristoranti, supermercati).
La difesa della società e la decisione dell’EUIPO a tutela DOP
La società titolare del marchio “PriSecco” ha sostenuto che i prodotti non potessero essere considerati affini, appartenendo a classi di Nizza diverse (vino spumante – classe 33, bevanda analcolica – classe 32). Inoltre, ha invocato l’applicazione dell’art. 61 RMUE, sostenendo che il Consorzio fosse a conoscenza della registrazione da anni senza essersi attivato (preclusione per tolleranza).
L’EUIPO, tuttavia, ha accolto la domanda del Consorzio e dichiarato nullo il marchio “PriSecco”, rilevando che:
- L’istituto della tolleranza non può essere applicato agli organismi titolari di DOP o IGP.
- Le somiglianze visive e fonetiche tra i due segni sono tali da evocare direttamente il Prosecco
La conferma del Tribunale dell’Unione Europea
Nel 2022 la società tedesca ha impugnato la decisione, ma il Tribunale UE ha confermato integralmente la posizione dell’EUIPO. I giudici hanno sottolineato che il termine “Prosecco” è quasi interamente contenuto in “PriSecco”, e che l’evocazione indebita può sussistere anche in assenza di affinità merceologica, se vi è prossimità commerciale e di consumo.
In altre parole, vini e cocktail – anche analcolici – condividono contesti di consumo, un pubblico di riferimento e canali distributivi simili.
Una tutela sempre più ampia per le DOP europee
Questa decisione conferma l’approccio rigoroso dell’Unione Europea nel contrastare ogni forma di “free riding” commerciale, rafforzando la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine anche oltre i confini delle classi merceologiche tradizionali.
Il caso “PriSecco” vs “Prosecco” rappresenta dunque un precedente significativo per produttori, consorzi e imprese che operano nel settore agroalimentare e vitivinicolo.
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La gestione dei marchi, delle DOP/IGP e in generale dei titoli di proprietà industriale richiede competenze specifiche e un aggiornamento costante sulla normativa europea. Lo Studio Bonini assiste aziende e consorzi nella registrazione, difesa e valorizzazione dei segni distintivi, garantendo strategie di tutela efficaci e coerenti con la giurisprudenza più recente.