- 12 Giugno 2026
- Brevetti
- Raffaele Bonini
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui aziende, ricercatori e centri di sviluppo affrontano l’innovazione. Oggi gli algoritmi non si limitano ad analizzare dati o automatizzare processi, ma sono in grado di suggerire nuove soluzioni tecniche, generare brevetti, progettare componenti, ottimizzare materiali e individuare configurazioni che difficilmente sarebbero state concepite dall’essere umano. Di fronte a questa evoluzione emerge una domanda destinata a diventare sempre più centrale: cosa accade quando un’invenzione è generata, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale? La risposta non riguarda soltanto la tecnologia, ma investe direttamente il diritto della proprietà industriale e il concetto stesso di inventore.
L’intelligenza artificiale può davvero inventare?
Negli ultimi anni numerosi sistemi di AI sono stati utilizzati per sviluppare nuove soluzioni in ambiti che spaziano dalla farmaceutica all’ingegneria, fino alla chimica dei materiali e al settore automobilistico. Grazie alla capacità di elaborare enormi quantità di dati e individuare correlazioni non immediatamente percepibili dall’uomo, questi strumenti sono sempre più utilizzati come supporto ai processi di ricerca e sviluppo. In alcuni casi, l’intervento umano si limita a definire l’obiettivo del progetto, lasciando all’algoritmo il compito di individuare possibili soluzioni tecniche. È proprio in queste situazioni che nasce il problema: chi può essere considerato il vero inventore?
Il caso DABUS che ha acceso il dibattito mondiale
Il dibattito internazionale è esploso con il caso DABUS, un sistema di intelligenza artificiale sviluppato dal ricercatore statunitense Stephen Thaler. Tra il 2018 e il 2019 sono state presentate diverse domande di brevetto indicando DABUS come unico inventore delle soluzioni descritte. Le richieste sono state esaminate da numerosi uffici brevetti nel mondo, tra cui l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), l’Ufficio Brevetti del Regno Unito (UKIPO) e l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti (USPTO). La conclusione è stata sostanzialmente unanime: secondo la normativa attuale, l’inventore deve essere una persona fisica e non può essere una macchina. Le domande di brevetto che indicavano esclusivamente l’AI come inventore sono quindi state respinte.
Perché la legge richiede un inventore umano
La normativa brevettuale è stata costruita attorno al concetto di attività inventiva umana. L’inventore non rappresenta soltanto il soggetto che ha avuto l’idea, ma anche il titolare originario di una serie di diritti che possono poi essere trasferiti a un’impresa o a un ente di ricerca. Un sistema di intelligenza artificiale non possiede personalità giuridica, non può detenere diritti e non può effettuare cessioni o trasferimenti patrimoniali. Per questo motivo, almeno allo stato attuale, gli ordinamenti nazionali e internazionali continuano a richiedere che dietro ogni brevetto vi sia una persona fisica identificabile.
Quando l’intelligenza artificiale è uno strumento e non un inventore
Il fatto che un’intelligenza artificiale non possa essere riconosciuta come inventore non significa che le invenzioni sviluppate con il suo supporto non siano brevettabili. Anzi, sempre più domande di brevetto riguardano soluzioni ottenute attraverso sistemi di AI. La differenza è che l’intelligenza artificiale viene considerata uno strumento avanzato utilizzato dall’inventore umano, analogamente a quanto accade con software di simulazione, piattaforme di modellazione o strumenti di progettazione assistita. Ciò che conta è che una persona abbia svolto un ruolo creativo e determinante nell’individuazione, selezione o validazione della soluzione tecnica proposta.
Le nuove sfide per imprese e centri di ricerca
Con l’aumento dell’utilizzo dell’AI nei processi di ricerca emergono nuove problematiche operative. Le aziende devono essere in grado di documentare il contributo umano allo sviluppo dell’invenzione, definire procedure interne per la gestione della proprietà intellettuale e valutare attentamente come descrivere il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle domande di brevetto. Diventa inoltre essenziale stabilire chi detenga i diritti sui risultati ottenuti quando vengono utilizzate piattaforme di intelligenza artificiale sviluppate da soggetti terzi o modelli addestrati su grandi quantità di dati. Si tratta di questioni che assumono particolare rilevanza nei settori ad alta intensità tecnologica, dove il valore economico della proprietà industriale rappresenta uno degli asset principali dell’impresa.
La normativa è destinata a cambiare?
Molti esperti ritengono che il dibattito sia soltanto all’inizio. L’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale potrebbe infatti rendere sempre più difficile distinguere il contributo creativo umano da quello algoritmico. Per il momento, tuttavia, gli uffici brevetti e i tribunali continuano a mantenere fermo un principio fondamentale: solo una persona fisica può essere riconosciuta come inventore. Ciò non esclude che in futuro possano emergere nuove forme di regolamentazione capaci di adattarsi a scenari tecnologici oggi ancora in evoluzione.
Affidati a un professionista
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di ricerca e sviluppo apre opportunità straordinarie, ma richiede anche una gestione attenta degli aspetti legati alla proprietà industriale. Individuare correttamente gli inventori, valutare la brevettabilità delle soluzioni sviluppate, proteggere il know-how aziendale e definire strategie efficaci di tutela sono attività sempre più complesse in un contesto caratterizzato dall’interazione tra creatività umana e sistemi intelligenti. Lo Studio Bonini supporta imprese, startup, università e centri di ricerca nell’analisi e nella protezione delle loro innovazioni.