- 7 Ottobre 2026
- Copyright
- Raffaele Bonini
Un mobile, una lampada o un altro prodotto industriale possono essere protetti non soltanto come design, ma anche attraverso il diritto d’autore? La risposta è sì, quando il prodotto presenta i requisiti necessari per essere considerato un’opera originale. E per gli oggetti di arte applicata non deve essere richiesta una soglia di originalità più elevata rispetto alle altre opere.
È quanto ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 4 dicembre 2025 relativa alle cause riunite Mio e a. (C-580/23) e konektra (C-795/23). Una decisione importante per le imprese che operano nei settori del design, dell’arredamento e, più in generale, nella produzione di oggetti nei quali funzione ed estetica convivono.
Due controversie, una stessa domanda sul copyright
La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di due controversie sorte rispettivamente in Svezia e Germania. La prima riguardava alcuni tavoli da pranzo commercializzati dal gruppo svedese Mio. La società Galleri Mikael & Thomas Asplund sosteneva che tali prodotti presentassero forti somiglianze con propri tavoli e che questi ultimi dovessero essere protetti dal diritto d’autore come opere di arte applicata.
La seconda controversia vedeva invece coinvolti il produttore svizzero USM U. Schärer Söhne AG e il rivenditore tedesco konektra. USM sosteneva che konektra commercializzasse un sistema di arredamento identico al proprio sistema modulare USM Haller, rivendicandone la protezione attraverso il diritto d’autore.
Pur riguardando prodotti e procedimenti differenti, i due casi ponevano alla Corte una questione comune: quali condizioni deve soddisfare un oggetto di design per essere protetto dal copyright?
Un prodotto industriale può essere un’opera protetta dal diritto d’autore?
Sì, purché soddisfi il requisito dell’originalità previsto dal diritto dell’Unione europea. La Corte ha ribadito che, perché un oggetto possa essere qualificato come “opera”, devono ricorrere due condizioni.
Da una parte deve esistere un oggetto originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altra deve esistere un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività che esprima tale creazione intellettuale.
Il fatto che si tratti di un prodotto destinato anche a svolgere una funzione pratica non impedisce, quindi, la tutela attraverso il diritto d’autore.
Per il design non serve un’originalità “più forte”
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il rapporto tra tutela del design e copyright. La Corte ha chiarito che non esiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione prevista per disegni e modelli e quella riconosciuta dal diritto d’autore.
Di conseguenza, non è possibile richiedere a un oggetto di arte applicata un livello di originalità superiore rispetto a quello previsto per altre categorie di opere. Un mobile, ad esempio, non deve dimostrare di possedere un particolare valore artistico semplicemente perché è anche un prodotto funzionale. La domanda fondamentale è un’altra: il suo autore ha potuto compiere scelte libere e creative attraverso le quali ha espresso la propria personalità? Se la risposta è positiva e ricorrono gli altri requisiti previsti, il prodotto può accedere alla protezione del copyright.
Cosa significa compiere “scelte libere e creative”?
Per stabilire se un oggetto è originale occorre analizzare le circostanze che hanno accompagnato la sua creazione. La presenza di vincoli tecnici non esclude automaticamente la tutela. Un prodotto industriale deve inevitabilmente rispondere a esigenze funzionali, produttive, ergonomiche o tecniche. Ciò che conta è verificare se, nonostante questi vincoli, l’autore abbia conservato uno spazio sufficiente per compiere scelte creative personali.
Se invece la realizzazione dell’oggetto è stata determinata esclusivamente da considerazioni tecniche, regole o altri vincoli che non hanno lasciato spazio alla libertà creativa, il requisito dell’originalità non può essere soddisfatto. La Corte chiarisce così un principio particolarmente rilevante per il design industriale: funzione e creatività possono convivere nello stesso prodotto.
Contano le intenzioni del designer?
La Corte distingue inoltre tra le scelte concretamente effettuate nella creazione dell’opera e le intenzioni soggettive dell’autore. Le intenzioni del designer possono essere considerate soltanto se si sono manifestate nel processo creativo e risultano da elementi oggettivi.
Allo stesso modo, fattori come le fonti di ispirazione, l’utilizzo di forme già conosciute, la probabilità che un design simile venga creato indipendentemente oppure il riconoscimento del prodotto negli ambienti specializzati possono contribuire alla valutazione, ma non sono autonomamente decisivi per stabilire l’originalità.
Il giudizio deve concentrarsi sull’opera e sulle scelte creative che vi trovano effettiva espressione.
Design e copyright possono quindi proteggere lo stesso prodotto?
La decisione conferma che le due forme di tutela possono coesistere, ma rispondono a logiche differenti. La protezione come design riguarda l’aspetto del prodotto e segue le condizioni previste dalla relativa disciplina. Il copyright interviene invece quando il prodotto può essere qualificato come opera originale in quanto espressione di scelte libere e creative dell’autore.
Questo significa che la registrazione di un design non determina automaticamente l’esistenza del copyright, così come la possibilità di ottenere una tutela autoriale deve essere valutata sulla base dei relativi requisiti.
Per le imprese, però, la possibile compresenza dei due strumenti può assumere un valore strategico nella protezione dei prodotti più caratterizzanti.
Originalità e contraffazione non sono la stessa cosa
La sentenza affronta anche un secondo aspetto particolarmente importante: come stabilire se il copyright su un prodotto sia stato effettivamente violato. La Corte distingue questa valutazione da quella utilizzata nel diritto dei disegni e modelli.
Per accertare una violazione del diritto d’autore occorre verificare se gli elementi creativi che hanno consentito di riconoscere l’originalità dell’opera siano stati riprodotti in modo riconoscibile nel prodotto contestato. Non è invece decisivo stabilire semplicemente se i due prodotti producano la stessa impressione generale.
Quest’ultimo criterio appartiene infatti alla disciplina dei design e non può essere automaticamente trasferito alla valutazione della violazione del copyright. Due prodotti possono quindi apparire complessivamente simili senza che questo elemento, da solo, sia sufficiente a dimostrare una violazione del diritto d’autore.
Cosa insegna la sentenza alle imprese?
I casi Mio e konektra mostrano che la protezione di un prodotto non deve necessariamente essere letta attraverso un unico diritto di proprietà intellettuale. Un prodotto può racchiudere diversi elementi meritevoli di tutela: la soluzione tecnica, l’aspetto estetico, il marchio che lo identifica e, quando ricorrono i requisiti, anche una creazione originale protetta dal copyright.
Per le imprese che investono nel design diventa quindi importante individuare fin dalla fase di sviluppo quali asset immateriali vengono generati e quali strumenti possono essere utilizzati per proteggerli.
Nel caso delle opere di arte applicata, la documentazione del processo creativo può inoltre assumere particolare rilevanza per ricostruire le scelte compiute dal designer e distinguere gli elementi determinati dalla funzione da quelli nei quali si manifesta una reale libertà creativa.
Proteggere il design significa guardare oltre la registrazione
La registrazione di un design rimane uno strumento centrale per tutelare l’aspetto di un prodotto, ma non sempre esaurisce le possibilità offerte dalla proprietà intellettuale.
La sentenza della Corte di giustizia conferma che un oggetto funzionale può beneficiare anche della tutela del diritto d’autore quando costituisce una creazione intellettuale originale, senza che gli venga richiesto un livello di creatività superiore rispetto alle altre opere.
Affidati a un professionista
Per le imprese, la questione diventa quindi strategica: non soltanto chiedersi se un prodotto possa essere registrato come design, ma comprendere quali diversi diritti possano proteggerne il valore e come possano essere coordinati tra loro.
Lo Studio Bonini affianca imprese e professionisti nell’individuazione e nella protezione degli asset di proprietà intellettuale, definendo strategie di tutela coerenti con le caratteristiche del prodotto e con i mercati di riferimento.