- 1 Marzo 2024
- Copyright
- Raffaele Bonini
Le opere orfane rappresentano un territorio legale controverso nel mondo del diritto d’autore. Con il proliferare delle produzioni artistiche e culturali, è diventato sempre più comune incontrare opere il cui autore è sconosciuto o impossibile da rintracciare. Queste opere, sebbene prive di un custode legale, conservano un valore intrinseco e spesso sono oggetto di interesse per studiosi, editori e creativi.
Opere orfane: cosa sono?
Con la definizione opere “orfane” si fa riferimento a tutte quelle (libri, riviste, quotidiani, opere cinematografiche o audiovisive, fonogrammi) protette da diritto d’autore, di cui però non si conoscono o non si riescono a rintracciare gli autori o altri titolari dei diritti. Come riporta il sito del Mic (Ministero della Cultura), “l’utilizzo di questo tipo di opere è limitato a organizzazioni beneficiarie quali, ad esempio, biblioteche, musei pubblici, archivi, istituti per la conservazione e tutela del patrimonio audiovisivo, emittenti di servizio pubblico, che possono farne uso solo per scopi di interesse pubblico e senza trarne profitto. I ricavi eventualmente generati sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione e per la messa a disposizione delle opere orfane”.
Quando un’opera si può definire “orfana”?
Sempre come riportato sul sito ministeriale, alla definizione precede comunque una ricerca di chi fa o potrebbe far capo all’opera. Questa ricerca deve essere svolta dalle organizzazioni di cui sopra o da soggetti incaricati. “La ricerca dei titolari dei diritti – sottolinea il Mic ̶ deve essere svolta, consultando fonti di informazione appropriate per ciascuna categoria di opere, nello Stato membro dell’Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione”.
Un’opera potrà a tutti gli effetti essere ritenuta “orfana” solo nel caso in cui le ricerche non abbiano dato alcun esito e solo trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero della Cultura senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno (art.69).
Cosa può accadere una volta che l’opera è stata dichiarata “orfana”?
Una volta dichiarata “orfana” un’opera deve poi essere iscritta, dall’organizzazione beneficiaria, nella banca dati gestita dall’EUIPO. Resta valido il fatto che il titolare dei diritti può, in qualsiasi momento, dimostrare la paternità e porre così fine a tale status.
Chi e quando può rivendicare i diritti su un’opera?
L’autore di un’opera dell’ingegno di carattere creativo può rivendicare in qualsiasi momento e senza limiti di tempo la paternità. Solo a distanza di 70 anni dalla morte dell’autore, le opere a lui facenti capo diventano di pubblico dominio, cioè sono utilizzabili liberamente da tutti.
Le opere, per poter essere tutelate dal diritto d’autore, devono rispondere a specifiche caratteristiche:
– carattere creativo;
– novità.
L’autore dell’opera vanta inoltre due tipi di diritti che può rivendicare: morali e patrimoniali.
La funzione principale dei diritti morali consiste nella tutela della personalità dell’autore che si manifesta nella sua opera. Oltre al diritto d’inedito, l’autore può vantare anche in maniera esclusiva: il diritto alla paternità dell’opera; il diritto all’integrità dell’opera; il diritto al ritiro dell’opera dal commercio.
I diritti patrimoniali invece consistono invece nell’esclusiva utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera. Contrariamente ai diritti morali, quelli patrimoniali possono essere trasferiti dall’autore a terzi. L’opera originale, senza il previo consenso dell’autore, non può inoltre essere oggetto di modificazioni, danni o deformazioni. L’autore, che rimane comunque a vita il detentore dei diritti morali sull’opera, può concedere i diritti di sfruttamento dell’opera direttamente a terzi, così come può concedere la licenza d’uso a terzi licenziatari che, per conto dello stesso, si occuperanno di concedere e/o comunque valutare la cessione a terzi della sua opera per lo sfruttamento. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
In caso di violazione, il diritto d’autore è tutelato da sanzioni di natura civile, ma prevede anche ripercussioni penali, nei casi più gravi.
Affidati a un esperto
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