- 20 Maggio 2026
- Copyright
- Raffaele Bonini
L’utilizzo di un’opera d’arte che ritrae un personaggio pubblico può sembrare, a prima vista, una scelta lecita: un dipinto, un’illustrazione o una rielaborazione grafica non sono infatti una semplice fotografia, ma il risultato di un’attività creativa autonoma. Tuttavia, quando quell’immagine viene riprodotta su una copertina di libro, in un catalogo, su materiali promozionali o in un prodotto editoriale destinato alla vendita, entrano in gioco diversi diritti: il diritto d’autore dell’artista, il diritto all’immagine della persona ritratta, eventuali diritti degli eredi o degli aventi causa e, in alcuni casi, anche la tutela della reputazione e del decoro del soggetto rappresentato. Il punto centrale è che la notorietà di un personaggio non rende automaticamente libera la sua immagine.
Il diritto all’immagine: il consenso resta la regola
In Italia, il principio generale è contenuto negli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore. L’articolo 96 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso. L’articolo 97 prevede alcune eccezioni, ad esempio quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona, da finalità scientifiche, didattiche o culturali, oppure da fatti di interesse pubblico. Queste eccezioni, però, non autorizzano qualsiasi utilizzo. La giurisprudenza tende infatti a distinguere tra uso informativo, culturale o critico e uso commerciale o promozionale dell’immagine. Quando il ritratto diventa elemento di richiamo per vendere un prodotto, promuovere un’opera o rafforzare l’appeal commerciale di una pubblicazione, il rischio di contestazione aumenta.
Personaggio pubblico non significa immagine libera
Un attore, un musicista, uno sportivo, uno scrittore o un personaggio storico recente possono essere oggetto di interesse pubblico. Questo consente, in determinati casi, la pubblicazione della loro immagine per finalità informative, biografiche, critiche o culturali. Diverso è il caso in cui l’immagine venga usata come elemento centrale di una copertina o di una campagna promozionale. In quel contesto, il ritratto non serve soltanto a informare: può diventare un fattore di attrazione commerciale, capace di influenzare l’acquisto del libro, del catalogo o del prodotto editoriale. È proprio qui che può sorgere il conflitto con il diretto interessato, con gli eredi o con i soggetti titolari dei diritti di sfruttamento dell’immagine.
Opere d’arte, illustrazioni e rielaborazioni: quali diritti entrano in gioco
Nel caso di un ritratto artistico, i livelli di tutela possono essere molteplici. Da un lato, vi è il diritto d’autore dell’artista che ha realizzato l’opera. Per riprodurre l’immagine su una copertina o in un catalogo, occorre verificare se l’autore abbia concesso una licenza adeguata e per quali usi: editoriale, commerciale, promozionale, digitale, territoriale e temporale. Dall’altro lato, resta il diritto all’immagine del soggetto ritratto. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: se l’immagine viene inserita in un contesto potenzialmente lesivo, ambiguo o non coerente con la reputazione del soggetto, può emergere anche un danno all’onore, al decoro o alla reputazione, tutelato dall’articolo 10 del Codice civile.
Copertine di libri e materiali editoriali: perché sono casi delicati
La copertina di un libro non è un semplice elemento decorativo. È parte integrante della comunicazione commerciale dell’opera: orienta la percezione del lettore, contribuisce al posizionamento editoriale e può incidere sulla scelta d’acquisto. Per questo, l’uso del volto o della figura riconoscibile di un personaggio pubblico in copertina richiede particolare attenzione. Anche quando il contenuto del libro ha finalità culturale, critica o biografica, la copertina può essere valutata come uso promozionale dell’immagine. Lo stesso vale per cataloghi, manifesti, locandine, post social, banner pubblicitari e materiali di lancio. Più l’immagine viene utilizzata come leva di comunicazione e vendita, più diventa opportuno verificare la presenza di autorizzazioni specifiche.
Il ruolo degli eredi, degli archivi e delle fondazioni
Nel caso di personaggi deceduti, il tema non scompare. I diritti possono essere gestiti dagli eredi, da fondazioni o società incaricate di tutelare l’immagine e l’identità del personaggio. Questo accade spesso per artisti, musicisti, attori, registi, designer e figure culturali di grande notorietà. L’uso non autorizzato del loro ritratto può quindi generare contestazioni non solo sul piano economico, ma anche sul piano della tutela morale e reputazionale.
Prima di pubblicare: le verifiche da fare
Prima di utilizzare un’opera d’arte che ritrae un personaggio pubblico, è opportuno verificare:
- chi detiene i diritti sull’opera artistica;
- se la licenza consente l’uso in copertina, catalogo o materiale promozionale;
- se il soggetto ritratto è riconoscibile;
- se esistono eredi, fondazioni o società che gestiscono i diritti di immagine;
- se il contesto editoriale può essere considerato informativo, critico, culturale o invece prevalentemente commerciale;
- se l’associazione tra immagine e contenuto può risultare lesiva della reputazione del soggetto.
Creatività e tutela dei diritti: un equilibrio necessario
Il confine tra libertà artistica, diritto di cronaca, finalità culturale e sfruttamento commerciale dell’immagine non è sempre immediato. Proprio per questo, ogni utilizzo deve essere valutato caso per caso. Un ritratto può essere un’opera autonoma, originale e creativa, ma la sua riproduzione su prodotti editoriali o materiali promozionali può comunque coinvolgere diritti di terzi. La prudenza, in questi casi, non limita la creatività: la rende più solida e sostenibile.
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