- 28 Settembre 2026
- Marchi
- Raffaele Bonini
È possibile registrare il nome di una città, di un’isola o di un territorio come marchio? La presenza di un riferimento geografico non impedisce automaticamente la registrazione, ma può diventare un ostacolo quando il pubblico è portato a percepire quel nome come indicazione della provenienza dei prodotti o di caratteristiche ad essa associate.
A riportare l’attenzione sulla questione è una recente decisione dell’EUIPO che ha riguardato il marchio denominativo “MYKONOS”, registrato per prodotti di profumeria, fragranze e cura della persona.
Con la decisione dell’11 giugno 2026, nel procedimento R 0153/2025-1, la Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO ha dichiarato invalido il marchio dell’Unione europea, ritenendo che il nome della celebre isola greca potesse essere percepito come un’indicazione geografica in relazione ai prodotti interessati.
Un caso interessante perché chiarisce che, nella valutazione di un nome geografico come marchio, non conta soltanto il rapporto che esiste oggi tra un determinato luogo e i prodotti commercializzati, ma anche quello che potrebbe ragionevolmente svilupparsi in futuro.
Il caso del marchio “MYKONOS”
La controversia ha riguardato il marchio denominativo dell’Unione europea “MYKONOS”, registrato per diversi prodotti appartenenti alla classe 3, tra cui profumi, fragranze e prodotti per la cura della persona.
Nel valutare la validità del marchio, la Commissione di ricorso ha innanzitutto considerato il significato che il termine assume agli occhi del pubblico europeo.
Mykonos è infatti una delle isole greche più conosciute a livello internazionale ed è associata al Mediterraneo, al turismo, al patrimonio culturale e alle caratteristiche naturali del territorio. Il punto decisivo, però, riguardava il rapporto tra questa notorietà geografica e prodotti come profumi e cosmetici.
Mykonos non è famosa per i profumi: perché allora il marchio è stato dichiarato invalido?
Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda proprio questo punto. Mykonos non è specificamente conosciuta come luogo di produzione di profumi. Secondo l’EUIPO, tuttavia, questa circostanza non è sufficiente per consentire che il nome venga riservato in esclusiva attraverso la registrazione di un marchio.
Profumi e prodotti per la cura del corpo possono infatti essere realizzati localmente e commercializzati valorizzando elementi quali la provenienza, gli ingredienti naturali, la sostenibilità e il legame con un determinato territorio.
In questo contesto, il consumatore potrebbe interpretare la denominazione “MYKONOS” non soltanto come un segno capace di identificare una specifica impresa, ma anche come un riferimento all’origine geografica dei prodotti o a caratteristiche associate all’isola. È proprio questo collegamento a rendere problematica la registrazione.
Un nome geografico può essere descrittivo anche guardando al futuro
La decisione dell’EUIPO introduce un elemento particolarmente rilevante per le imprese che intendono utilizzare un riferimento territoriale all’interno del proprio brand.
Per stabilire se un nome geografico possa essere registrato non è infatti necessario dimostrare che, al momento del deposito, il luogo sia già noto per la produzione dei beni interessati.
La valutazione deve considerare anche se quel nome possa ragionevolmente essere utilizzato in futuro per indicarne la provenienza geografica.
Nel caso “MYKONOS”, quindi, non è risultata determinante l’assenza di una consolidata industria della profumeria sull’isola. È stata considerata anche la possibilità che prodotti di questo tipo vengano realizzati e commercializzati facendo leva proprio sul rapporto con il territorio. Allo stesso modo, non è necessario dimostrare che altre imprese stiano già utilizzando quel termine per prodotti analoghi: è sufficiente che il nome possa servire a designarne la provenienza geografica.
Perché i nomi geografici devono rimanere disponibili
Alla base della decisione c’è anche un principio di interesse generale. I nomi geografici che possono essere utilizzati per descrivere la provenienza di prodotti o servizi devono poter rimanere a disposizione degli operatori economici e non essere necessariamente riservati in esclusiva a una sola impresa.
È un principio particolarmente importante in quei settori nei quali il territorio può diventare parte integrante della comunicazione commerciale di un prodotto.
Origine delle materie prime, caratteristiche naturali di un luogo, tradizioni produttive, sostenibilità e identità territoriale possono infatti rappresentare elementi rilevanti nella scelta del consumatore.
Consentire a una singola impresa di monopolizzare un’indicazione geografica potenzialmente descrittiva potrebbe quindi impedire ad altri operatori di utilizzarla per comunicare legittimamente la provenienza o determinate caratteristiche dei propri prodotti.
Si può quindi registrare un nome geografico come marchio?
La decisione sul caso “MYKONOS” non significa che qualsiasi nome geografico sia automaticamente escluso dalla registrazione come marchio.
La valutazione dipende dal caso concreto e, in particolare, dal rapporto tra il luogo indicato dal segno, i prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione e la percezione del pubblico di riferimento.
Un nome geografico può quindi possedere capacità distintiva in determinate circostanze, mentre può essere considerato descrittivo in altre.
Proprio per questo, prima del deposito è importante valutare non soltanto l’esistenza di eventuali marchi anteriori, ma anche gli impedimenti assoluti alla registrazione e il modo in cui il segno potrebbe essere percepito dal consumatore.
Il caso “MYKONOS” dimostra inoltre che questa analisi non può limitarsi alla situazione attuale del mercato: deve considerare anche l’evoluzione ragionevolmente prevedibile del rapporto tra quel territorio e i prodotti o servizi interessati.
Tutelare il marchio partendo dalla sua registrabilità
La scelta di un nome capace di richiamare immediatamente un territorio può rappresentare un importante strumento di comunicazione e posizionamento. Allo stesso tempo, proprio questo collegamento può incidere sulla possibilità di ottenere un diritto di esclusiva.
Una valutazione preventiva consente di individuare eventuali criticità prima del deposito e di definire una strategia di protezione coerente con il mercato, i prodotti e i Paesi nei quali l’impresa intende operare.
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Lo Studio Bonini affianca imprese e professionisti nella tutela e registrazione dei marchi, attraverso attività di consulenza preliminare, ricerche di anteriorità, deposito e prosecuzione delle domande di marchio in Italia, nell’Unione europea e a livello internazionale, oltre all’assistenza nella difesa dei diritti di proprietà industriale in collaborazione con studi legali specializzati in IP.