- 23 Dicembre 2025
- Design
- Ercole Bonini
Uno dei nodi più complessi nel diritto della proprietà industriale riguarda la tutela del design quando l’aspetto estetico di un prodotto è strettamente legato alla sua funzione. In questi casi, stabilire se e fino a che punto una forma possa essere protetta diventa una questione centrale, soprattutto nei settori dell’arredo, dell’industria, della tecnologia e del packaging. Il confine tra ciò che è funzionale e ciò che è esteticamente creativo è spesso sottile, ma ha conseguenze giuridiche rilevanti.
Cos’è il design e cosa tutela
Il design tutela l’aspetto esteriore di un prodotto: linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale e materiali. La protezione non riguarda l’idea in sé né la funzione tecnica, ma il modo in cui il prodotto appare visivamente. Proprio per questo, uno dei principi cardine è che le caratteristiche imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto non sono tutelabili come design.
Il problema dell’inscindibilità tra forma e funzione
In molti prodotti industriali, la forma non è frutto di una scelta puramente estetica, ma risponde a esigenze pratiche: ergonomia, stabilità, resistenza, facilità di utilizzo o di produzione. Quando l’aspetto estetico è l’unico possibile per ottenere una determinata funzione, la tutela del design viene esclusa. La ratio è evitare che, attraverso il design, si ottenga una protezione indiretta di una soluzione tecnica, che dovrebbe invece essere tutelata (eventualmente) tramite brevetto.
Quando il design può essere comunque protetto
La tutela non è automaticamente esclusa solo perché il prodotto ha una funzione. La protezione resta possibile quando:
- esistono più forme alternative idonee a svolgere la stessa funzione;
- la forma scelta non è l’unica tecnicamente possibile;
- l’aspetto estetico rivela una libertà creativa del designer.
In questi casi, anche un prodotto funzionale può godere di protezione come design, purché quella determinata forma estetica del prodotto non sia necessaria.
Il ruolo della “libertà creativa” del designer
Un concetto centrale nella valutazione è la cosiddetta libertà creativa del designer. Più questa libertà è ampia, maggiore è la possibilità che il design venga considerato originale e tutelabile.
Al contrario, quando i vincoli tecnici, normativi o ergonomici riducono drasticamente le possibilità formali, la tutela si restringe e il rischio di esclusione aumenta.
Design, brevetto e concorrenza sleale: strumenti diversi
Nei casi di forte inscindibilità tra forma e funzione, è fondamentale scegliere correttamente lo strumento di tutela:
- il brevetto protegge la soluzione tecnica;
- il design registrato tutela l’aspetto estetico, se autonomo.
Una strategia efficace spesso combina più strumenti, valutando caso per caso.
I rischi per imprese e designer
Sottovalutare il rapporto tra estetica e funzione può portare a:
- registrazioni di design facilmente annullabili;
- contenziosi costosi e dall’esito incerto;
- perdita di vantaggio competitivo.
Per questo, è fondamentale analizzare il prodotto già in fase di progettazione, valutando se e come l’aspetto formale possa essere tutelato. La protezione del design quando l’estetica è inscindibile dalla funzione tecnica del prodotto rappresenta una delle sfide più delicate del diritto industriale contemporaneo. Comprendere dove finisce la funzione e dove inizia la creatività è essenziale per costruire una tutela efficace e duratura.
Affidati a un professionista
Per imprese e designer, una corretta strategia di protezione non è solo una questione giuridica, ma una scelta strategica che incide direttamente sul valore del prodotto e sulla sua difendibilità nel mercato. Lo Studio Bonini è pronto ad accompagnare aziende, designer e creativi in questo scenario normativo in continua evoluzione.