- 7 Ottobre 2026
- Copyright
- Raffaele Bonini
Raccontare sullo schermo la vita di una persona realmente esistita richiede sempre il consenso dell’interessato o dei suoi eredi? E cosa accade quando alla ricostruzione dei fatti si aggiungono scene di fantasia, esigenze narrative e una finalità commerciale?
Il tema è sempre più attuale in un panorama audiovisivo nel quale biopic, docuserie e produzioni true crime occupano uno spazio crescente.
Un esempio recente arriva da Il Mostro: Pietro Pacciani, il nuovo capitolo della serie diretta da Stefano Sollima dedicata al caso del Mostro di Firenze, le cui riprese sono iniziate nel giugno 2026. La miniserie, annunciata da Netflix, sarà composta da tre episodi e concentrerà il racconto sulla pista dei cosiddetti “Compagni di merende” e, in particolare, sulla figura di Pietro Pacciani.
Il caso offre lo spunto per affrontare una questione più ampia relativo al diritto d’autore, sulla quale è intervenuta recentemente anche la Corte di Cassazione: quali sono i limiti all’utilizzo dell’immagine e dell’identità di una persona reale all’interno di un’opera audiovisiva?
Il caso Nardone e la sentenza della Cassazione
Con l’ordinanza n. 24401 del 3 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia relativa alla rappresentazione, all’interno di una fiction televisiva, di un personaggio realmente esistito.
Come riportato da SPRINT – Sistema Proprietà Intellettuale, la questione riguardava l’utilizzazione senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi dell’immagine di un personaggio noto all’interno di un’opera audiovisiva e l’applicabilità delle eccezioni previste dall’art. 97 della legge sul diritto d’autore.
La vicenda riguardava la rappresentazione televisiva del commissario di Pubblica Sicurezza Mario Nardone, figura realmente esistita alla quale era stata dedicata una fiction.
La controversia ha offerto alla Cassazione l’occasione per affrontare il rapporto tra diversi diritti e libertà: da una parte il diritto all’immagine, al nome e all’identità personale; dall’altra la libertà di espressione e creazione artistica, il diritto all’informazione e la libertà di iniziativa economica.
Il consenso è sempre necessario?
La regola generale prevista dall’art. 96 della legge n. 633/1941 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso.
L’art. 97 prevede però alcune eccezioni. Il consenso non è necessario, tra le altre ipotesi, quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona, da scopi scientifici, didattici o culturali oppure quando è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Ciò non significa, tuttavia, che l’immagine di un personaggio noto possa essere utilizzata liberamente in qualsiasi contesto. La tutela dell’identità personale impone infatti di valutare come la persona venga rappresentata e quale rapporto esista tra quella rappresentazione e le finalità dell’opera.
Una fiction commerciale può avere anche una finalità culturale?
È uno dei passaggi più interessanti della pronuncia. Un film o una serie televisiva vengono normalmente prodotti e distribuiti anche con l’obiettivo di generare ricavi. La presenza di una finalità commerciale potrebbe quindi sembrare incompatibile con l’eccezione prevista per finalità informative, didattiche o culturali.
Secondo la Cassazione, però, la coesistenza di una finalità lucrativa o d’intrattenimento non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 97. Una fiction può essere contemporaneamente un prodotto commerciale e un’opera dotata di finalità culturali o informative. Occorre quindi effettuare una valutazione concreta e trovare un equilibrio tra gli interessi coinvolti.
E se nella storia vengono inseriti fatti inventati?
Il problema diventa ancora più delicato quando una fiction non si limita a ricostruire fatti documentati, ma introduce dialoghi, situazioni o episodi frutto dell’elaborazione degli autori. È una caratteristica connaturata alla narrazione audiovisiva: una fiction ispirata a fatti reali non coincide necessariamente con un documentario.
La Cassazione ha chiarito che il giudice deve verificare anche se l’utilizzazione dell’immagine della persona reale all’interno di parti di pura invenzione o non attinenti alla sua vita professionale sia funzionale alla realizzazione dell’opera e non produca una rappresentazione distorsiva della persona raccontata. La libertà artistica, quindi, conserva un ruolo centrale, ma deve essere bilanciata con la tutela dell’identità personale.
Persona reale, personaggio e identità personale
Il tema non riguarda soltanto la riproduzione fotografica dell’immagine. Quando una persona reale diventa protagonista di una narrazione possono entrare in gioco diversi elementi identificativi: nome, immagine, caratteristiche personali, vicende biografiche e rappresentazione complessiva della sua identità.
Per questo la realizzazione di opere ispirate a persone realmente esistite richiede una valutazione che non può limitarsi alla domanda “è stato ottenuto il consenso?”.
Occorre considerare la notorietà del soggetto, l’interesse pubblico dei fatti raccontati, la finalità dell’opera, il modo in cui la persona viene rappresentata e l’eventuale inserimento di elementi di fantasia.
Il problema riguarda soltanto cinema e serie TV?
Questioni analoghe possono presentarsi in numerosi settori della produzione creativa. Anche musica, editoria, fotografia, videoclip, artwork e altre forme di comunicazione possono utilizzare nomi, immagini o riferimenti a personaggi realmente esistiti. Nel panorama musicale, ad esempio, non è raro che artisti e gruppi facciano riferimento a personaggi storici, protagonisti della cronaca, luoghi o avvenimenti reali all’interno di testi, titoli, copertine o apparati visivi.
Anche in questi casi è però necessario distinguere il semplice riferimento narrativo o artistico dall’utilizzazione dell’immagine, del nome o di altri elementi identificativi della persona in forme che possono incidere sui suoi diritti.
Particolare attenzione richiede inoltre l’utilizzo direttamente promozionale o pubblicitario dell’identità di una persona, che presenta caratteristiche differenti rispetto alla sua presenza all’interno di un’opera con finalità narrativa, informativa o culturale.
Raccontare persone reali richiede un bilanciamento di diritti
La pronuncia della Cassazione mostra quindi come non esista una risposta automatica alla domanda se sia possibile rappresentare una persona reale senza averne preventivamente ottenuto il consenso. Notorietà e interesse pubblico non cancellano i diritti della persona, così come la presenza di una finalità commerciale non rende automaticamente illegittima un’opera audiovisiva dedicata a fatti o personaggi reali.
È necessario valutare concretamente la natura dell’opera, le finalità perseguite, il modo in cui viene utilizzata l’identità della persona e il rapporto tra fatti documentati ed elaborazione creativa.
Affidati a un professionista
In un mercato nel quale vicende reali e personaggi pubblici diventano sempre più frequentemente materia per cinema, streaming, podcast, musica ed editoria, la gestione di questi diritti assume quindi un ruolo centrale già nella fase di sviluppo e produzione dell’opera.
Lo Studio Bonini affianca imprese, autori e professionisti nella tutela e gestione dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla produzione e allo sfruttamento delle opere creative.